Ma quale danno erariale!

Cominciamo con due definizioni:

1 – Si parla di danno erariale diretto quando un soggetto produce un pregiudizio economico o patrimoniale all’amministrazione pubblica.

2 – Si parla, invece, di danno erariale indiretto quando l’amministrazione pubblica deve rispondere pregiudizio economico o patrimoniale arrecato a terzi del comportamento illecito di un suo rappresentante, funzionario o dipendente.

Per inquadrare la tematica del danno erariale sul park interrato Vittoria è possibile richiamare quanto è accaduto, tra il 2000 e il 2001, a Civitavecchia per un project financing, per cui la Giunta aveva deliberato la sussistenza di pubblico interesse, finalizzato alla realizzazione di 3200 loculi.

In occasione di quel project financing, il comune laziale aveva stipulato con il concessionario una convenzione che prevedeva una concessione quinquennale per la vendita dei loculi quale forma di controprestazione per il concessionario a fronte del capitale investito.

Ebbene, alla fine dei 5 anni di concessione, i loculi invenduti, come da convenzione, sono andati al Comune perché potesse riscattarli.

Su questo episodio la Corte dei Conti del Lazio ha ipotizzato un danno erariale indiretto, verso la ditta concessionaria, da circa 3 milioni di euro, per la mancata alienazione (quindi introito), al termine della convenzione (di durata troppo breve), della gran parte dei loculi costruiti di fronte all’enorme numero di loculi che si sarebbero dovuti vendere nei cinque anni, rispetto alle normali dinamiche demografiche di Civitavecchia.

Sempre secondo la Corte dei Conti il danno erariale doveva essere addebitabile ai funzionari del Comune responsabili della stipula della convenzione (sindaco, assessori ecc.).

La convenzione e l’accordo stipulati tra Comune e la Reggio Parcheggi Spa sul park interrato Vittoria, definiscono un diritto di superficie, a favore del privato, di 90 anni e un periodo di concessione di 27 anni, più che sufficienti per alienare, eventualmente, tutti i box. Inoltre è previsto che i box in attesa di essere venduti possono essere utilizzati per la sosta a rotazione. Infine, vi è sempre la clausola secondo cui vige per il Comune un diritto di prelazione sull’acquisto dei box qualora il concessionario decidesse di venderli a 35.000 € cadauno.

In definitiva non vediamo come possa configurarsi un’ipotesi di un danno erariale da 3 milioni di euro verso il concessionario visto che il periodo di concessione è più che sufficiente per l’alienazione dei box e, per di più, come visto, esistono altre clausole a vantaggio del concessionario per il suo rientro economico.

Semmai il danno erariale si configurerebbe tra 27 anni e comunque la questione di Civitavecchia è finita con l’archiviazione da parte della procura.

Ma per il park Vittoria i box invenduti già ora sono tanti. Insomma se, al pari di quanto ha fatto il Comune di Civitavecchia, è stato sottoscritto l’interesse pubblico per un’opera evidentemente incapace fin da ora di soddifare le previsioni d’acquisto promesse al concessionario, beh allora siamo di fronte a un insuccesso assicurato dell’infrastruttura e una rivalutazione dello stato di fatto e dell’interesse pubblico per sopravvenuti motivi. A questo punto a maggior ragione il Comune dovrebbe agire in autotutela secondo la L. 241/90.

Per l’ennesima volta ci vediamo costretti a smentire quanto viene riportato sui giornali da chi si è intestardito nella realizzazione dell’opera.

In ogni caso le tematiche della penale da versare o del danno erariale sviano il discorso park Vittoria dalle reali problematiche ad esso correlate e più volte sostenute dal Comitato e su cui ancora una volta dobbiamo constatare l’assoluta latitanza del Comune in merito al confronto.

Riconfermiamo ancora una volta che in dieci anni sono mutate le situazioni di fatto e soprattutto sono sopravvenuti motivi per la riconsiderazione dell’interesse pubblico. Queste sono esattamente le condizioni per cui ai sensi dell’art.21 quinquies della L 241/90, bloccare quest’opera inutile, pericolosa e dannosa è più che mai possibile e legittimo.

Questa voce è stata pubblicata in Comunicati, Documenti, General. Contrassegna il permalink.